Uno dei ruoli dello Psicologo che spesso viene da pochi considerato, ma che invece è di fondamentale importanza, è quello di Consulente Tecnico di Parte, il cosiddetto CTP – Psicologo, soprattutto nei problemi di coppia e di affidamento di minori in casi di separazioni, nell’ affidamento dei figli e nei problemi familiari con implicazioni di tipo giuridico, nelle cause di separazione coniugale, nelle quali il Giudice deve prendere una decisione in merito all’affidamento congiunto o esclusivo dei figli minorenni e alle sue modalità.
Quando il Giudice istruisce una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), nominando un esperto che incarica di valutare tutti gli aspetti tecnici della causa, le due parti possono nominare ciascuna il proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP) che nelle cause per la separazione coniugale è uno Psicologo e cioè un esperto in grado di assistere agli incontri valutativi disposti dal CTU portando le istanze della parte che lo ha incaricato e vigilando sul corretto svolgimento della perizia.
Quando il CTP ritiene che la relazione finale stilata dal CTU sia viziata da errori in sede di valutazione e/o non tenga in considerazione elementi emersi durante gli incontri valutativi, con detrimento del proprio cliente, stile una contro-relazione che consegna al Giudice per evidenziare una diversa tesi o una diversa lettura di alcuni elementi emersi allo scopo di garantire al proprio cliente che tutti gli aspetti a suo favore siano tenuti in debita considerazione.
Nei casi in cui – per vari motivi e in vari contesti – i contrasti tra due parti non risultano superabili in sede giudiziaria, e qualora il Giudice non riuscisse a divenire ad una decisione, egli può nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), che si occuperà dei lavori peritali necessari a rispondere ad alcuni quesiti che il giudice pone.
Le due parti, quindi, in accordo con il proprio legale, possono procedere con la nomina di un proprio consulente, detto Consulente Tecnico di Parte (CTP).
Il ruolo del CTP è quello di relazionarsi con il CTU, con l’avvocato di parte e con la parte stessa; deve necessariamente presenziare a tutti i lavori peritali ed ha quindi il compito di assicurarsi che il lavoro del CTU venga svolto con rigore e precisione. Per questo motivo il CTP vigilerà non solo sulla correttezza deontologica del CTU, ma si occuperà anche di analizzare ed interpretare a sua volta il materiale emerso dai colloqui e dagli eventuali test psicodiagnostici somministrati dal CTU.
Al termine di lavori peritali, ossia nel momento in cui il CTU redigerà una propria documentazione che consegnerà al Giudice ed in cui fornirà le risposte ai quesiti posti dal Giudice, il CTP può a sua volta presentare una relazione contestuale a quella del CTU. Il Giudice dovrà tenere conto della documentazione prodotta anche dal CTP (che generalmente contiene obiezioni e/o integrazioni a quanto prodotto dal CTU ed al suo operato).
Oltre alle attività relative gli aspetti più tecnici del processo peritale, il CTP ha il compito di relazionarsi con la propria parte, di fornire tutte le spiegazioni necessarie e, soprattutto, supportare lo spesso doloroso percorso peritale.
Proprio il supporto psicologico è una parte fondamentale del ruolo del CTP. Egli deve aiutare il soggetto a comprendere il significato e lo scopo dei lavori peritali, cercando di contenere dubbi e preoccupazioni che naturalmente emergono in questi contesti, oltre a farsi – se necessario – portavoce, nei confronti del CTU, di istanze che il soggetto fatica far emergere durante i lavori peritali.
Infine, anche qualora il Giudice non procedesse alla nomina di un Consulente Tecnico, il soggetto è assolutamente libero di nominare un proprio consulente tecnico che, in concerto con il proprio legale, lavorerà a tutela degli interessi del soggetto e della sua salute psicologica.
Ecco alcuni casi in cui può intervenire un CTP Psicologo:
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Ultima modifica: 31/01/2017
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